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Premessa

 

L’associazione fra Carrozzieri della Provincia di Genova (nel prosieguo :ACPGE) “è apolitica e indipendente e non può esercitare attività commerciale”(art. 1 Statuto).

L’attività dell’ACPGE mira “a tutelare gli interessi generali e comuni della categoria e,in particolare, tutelare i rapporti dei propri associati nei confronti di Enti Assicurativi e Periti dei medesimi”(Art. 2 Statuto).

In tale prospettiva si colloca la costituzione della GE.S.A.C. (Gestione Sinistri Associazione Carrozzieri), Ufficio preposto dall’ACPGE, con il fine di offrire agli Associati, che lo richiedano, servizio di consulenza e di supporto tecnico-giuridico nella trattazione e/o gestione e/o definizione delle pratiche risarcitorie nei confronti delle Compagnie Assicurative e dei Periti Assicurativi.

L’attività della GE.S.A.C. è senza scopo di lucro e non comporta alcun onere per l’Associato che ne richieda l’intervento, ad eccezione dei meri costi che l’espletamento dell’intervento stesso eventualmente implichi.

Obbiettività, professionalità e correttezza sono i canoni a cui si attiene l’attività della GE.S.A.C. nei rapporti con le Compagnie Assicurative e con i Periti Assicurativi, al fine di un auspicabile reciproco vantaggio, pur nel rispetto delle contrapposte posizioni.

 

La GE.S.A.C. è regolamentata dalle seguenti disposizioni:gesac-regolamento-3

 

Art. 1 Validità del Regolamento

Il presente regolamento è valido per tutti i soci dell’ ACPGE
che vogliano avvalersi della procedura di assistenza-gestione sinistri, nonchè per tutti i vari collaboratori esterni che abbiano accettato l’incarico propostogli.

 

Art. 2 Proprietà intellettuale dei contributi

I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi forniti dagli
associati in qualunque modalità, quando non diversamente concordato con il
Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell’ ACPGE che ne liberamente.
Gli associati, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet e pubblicazioni.

 

Art. 3 Modifica del Regolamento

E’ facoltà di ogni singolo Associato proporre modifiche o integrazioni al presente regolamento tramite specifica istanza da inoltrarsi al Consiglio Direttivo.

L’istanza dovrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data del suo inoltro.

Le modifiche e le integrazioni sono da considerarsi accolte se approvate a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

Art. 4 Sviluppo iniziative della GE.S.A.C.

Le iniziative ufficiali dovranno essere assoggettate all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale vaglierà, approverà e stilerà il calendario di tutte le iniziative nell’arco dell’anno.

La GE.S.A.C., nella gestione e assistenza sinistri, agisce quale mandataria con rappresentanza dell’Associato che ne abbia richiesto l’attività.

 


Art. 5 Accesso ai servizi

  L’accesso ai servizi della GE.S.A.C. è consentito a tutti i carrozzieri, iscritti all’ACPGE,
  in regola con il pagamento della quota associativa.

 

  Art. 6 Comportamento etico

  Gli associati che usufruiranno dei servizi GE.S.A.C. dovranno avere un comportamento etico ispirato a lealtà, trasparenza e professionalità.

 

Art. 7 – Organi della GE.S.A.C

Sono organi della GE.S.A.C. :

  • Ufficio gestione e assistenza sinistri;
  • Commissione procedure;
  • Commissione promozione.

Il responsabile dell’Ufficio gestione e assistenza sinistri e i componenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo, il quale vigila anche sul loro operato.

 

Art. 8 Commissione procedure

La commissione procedure è costituita da almeno tre consiglieri, la quale ha il compito di stilare un documento illustrativo di tutte le procedure da seguire per la gestione de sinistri, le organizza e verifica che, le carrozzerie associate, nonchè i collaboratori esterni, le seguano scrupolosamente.
Le procedure verranno approvate a votazione dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9 Commissione promozionale

La commissione promozionale si occupa di promuovere le iniziative GE.S.A.C. informando adeguatamente gli
Associati sui servizi offerti.

 

Art. 10 Estromissione

E’ facoltà del Consiglio Direttivo deliberare a maggioranza , l’estromissione dai servizi GE.S.A.C. dell’Associato, che non si sia attenuto alle norme del presente regolamento.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

Art. 11 Disposizioni conclusive

Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto dell’ACPGE ed al Codice Civile.
Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio dell’ACPGE e saranno comunicate agli associati.

 

Art. 12 Efficacia del regolamento

Il presente regolamento avrà efficacia dal 19/04/2016, come da approvazione unanime del Consiglio Direttivo dell’ACPGE

Il presidente Giorgio Mori