Luglio 14 2022 0Comment

Sentenza Carrozzeria – Assicurazione

UNA SENTENZA CHE FA UN PO’ DI CHIAREZZA SULLE CLAUSOLE VESSATORIE E SULLA CESSIONE DEL CREDITO

La vicenda trae origine nella presa di posizione della CARROZZERIA MAGGIO, nostra associata, al fine di ottenere, in qualità di cessionaria dell’indennizzo, la dichiarazione di vessatorietà della clausola contrattuale, prevista nella polizza della VITTORIA ASSICURAZIONI, che in tema di atti di vandalismo penalizzava, con la gravosa decurtazione dell’indennizzo del 20% con un minimo di € 1.500,00, l’assicurato che avesse scelto, come nel caso, di farsi riparare il danno dal proprio carrozziere di fiducia, anziché dal riparatore convenzionato con la stessa Vittoria.

Il giudice di pace di Genova, presso cui la Carrozzeria Maggio aveva radicato la relativa causa, respingeva la domanda assumendo, da un lato, che la clausola contestata non era da ritenersi vessatoria né limitativa della capacità contrattuale in quanto il contraente era libero di scegliere la carrozzeria che preferiva, e, dall’altro lato, che la stessa Carrozzeria Maggio, in qualità di cessionaria, non era comunque legittimata ad eccepire la vessatorietà della clausola contrattuale in questione.

La decisione del giudice di pace era appellata presso il tribunale di Genova che la riformava integralmente.

In pratica, il tribunale, con la sentenza appresso riprodotta, ha assunto, in estrema sintesi, che il giudice di pace aveva errato, anzitutto, nel non aver ritenuto che alla Carrozzeria Maggio, quale cessionaria del credito indennitario, era consentito esperire tutte le azioni meglio viste al fine di ottenere la realizzazione del credito, eccezion fatta per quelle riguardanti l’essenza stessa del rapporto cui il credito trae origine, come quelle di nullità, annullamento rescissione e risoluzione del rapporto medesimo.

Inoltre, come si ricava sempre dalla sentenza in questione, il giudice di pace aveva soprattutto errato nel non avere ritenuta vessatoria la clausola che penalizzava l’assicurato della gravosa decurtazione dell’indennizzo nella misura del 20% con un minimo di € 1.500,00.

Il tribunale, in pratica, l’ha reputata vessatoria in quanto essa concretizzando l’ipotesi di cui all’art. 33, lettera t, del Codice del Consumo poneva a carico del consumatore una restrizione alla libertà contrattuale con terzi : restrizione non bilanciata da alcun serio vantaggio per l’assicurato e senza che la clausola stessa fosse stata peraltro oggetto di alcuna trattativa individuale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Consumo.