Clausole Vessatorie, perchè è importante fare attenzione.
Si tratta, stavolta, della compagnia Vittoria, accusata di aver utilizzato una clausola illegittima che impegnava un proprio assicurato a non affidare la gestione del danno a terzi operanti nel campo del patrocinio.
Si riferisce ad una clausola che obbligava l’assicurato ad intraprendere la conciliazione paritetica in caso di ammontare del danno non superiore all’importo di € 15.000 e si avvaleva della procedura risarcitoria ex art. 149 D. Lgs. 209/2005.
Questa clausola unilateralmente predisposta, presenta squilibri, rientrando nella casistica delle clausole definite vessatorie.
Ma raccontiamo come sono andate realmente le cose:
Siamo a Catania; a seguito di uno scontro tra due veicoli, la proprietaria del mezzo tamponato compila la richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
La compagnia, Vittoria (ndr) pur non contestando il diritto all’integrale ristoro e pur avendo convenuto con l’assicurata l’entità del danno, si presta a corrispondere unicamente una parte degli importi riconosciuti, trattenendo la somma di €500,00 a titolo di penale, giustificandosi che la danneggiata non ha osservato l’obbligo, previsto da contratto, di esperire preventivamente la conciliazione paritetica, avendo fatto ricorso all’ausilio di un legale nella gestione della trattativa stragiudiziale.
A fronte di tale clausola, la Compagnia riconosce alla propria cliente uno sconto del 3,5% sul premio assicurativo.
La danneggiata, di conseguenza, cita in giudizio la propria Società Assicuratrice unitamente alla proprietaria dell’autovettura tamponante, chiedendo, previa declaratoria della responsabilità della conducente, la condanna, in virtù del disposto di cui all’art. 149 CdA, al pagamento della somma residua indebitamente trattenuta, oltre alle spese di giudizio.
La compagnia si costituisce in giudizio, e domanda che venga dichiarata legittima la clausola penale e il rigetto della richiesta della tamponata.
La Condanna
Il Giudice, accertato lo squilibrio tra le parti indotte dalla suddetta clausola, conclude per l’invalidità e l’inefficacia della clausola penale invocata dalla convenuta e, prosegue la sentenza, per quanto attiene alla clausola che vieta all’assicurato di incaricare avvocati e procuratori legali questa, non solo si pone in contrasto con il Codice del Consumo (art. 33 co. 1/b), ma prima ancora, costituisce una manifesta violazione dell’art. 24 della Costituzione, che sancisce la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, anche in sede giudiziale.
Un’ennesima sentenza che sancisce come l’uso di determinate clausole, unilateralmente imposte, siano incompatibili con i principi generali e con la disciplina prevista in materia di clausole vessatorie.
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